Regione Lazio - Tirocini extracurriculari

Con la Delibera della Giunta regionale n. 533 del 9 agosto 2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017, la Regione Lazio recepisce e attua le nuove linee guida adottate il 25 maggio 2017 relative ai tirocini extracurriculari.

Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Si prevede una durata minima di 2 mesi e una durata massima di 6 mesi. Per alcune categorie di tirocinante, ad esempio le persone disabili, persone svantaggiate, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ed altre che la dgr puntualmente  specifica, la durata massima può arrivare sino a 12 o 24 mesi. Per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali la durata minima è ridotta ad un mese. Per gli studenti, coinvolti in tirocini attivati durante il periodo estivo, la durata è ricompresa tra i 14 giorni e i 3 mesi.

Al tirocinante è corrisposta un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio di importo minimo di 800 euro lordi mensili.

I soggetti ospitanti attivano i tirocini extracurriculari nel rispetto di specifici limiti numerici, in proporzione al proprio organico. A dette limitazioni sono applicate delle deroghe premiali per coloro che assumono i tirocinanti al termine del (durante il) percorso di apprendimento.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web della Regione Lazio.
 

Approfondimenti