Il nuovo contratto di apprendistato

La legge n.183/2014, più nota come “Jobs act”, ha previsto numerose ed ampie deleghe al Governo per la riforma del mercato del lavoro.

In particolare in materia di:

  • Ammortizzatori sociali,
  • Servizi per il lavoro e di politiche attive,
  • Semplificazione delle procedure e degli adempimenti, 
  • Riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva,
  • Tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Il contratto di apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi: l’ultimo, in ordine temporale, è rappresentato dal Decreto Legislativo 81/2015 (attuativo della Legge Delega) nel quale è confluito il precedente Testo Unico decreto legislativo n. 167 del 2011, arricchendolo con alcune novità.

Tra le più importanti modifiche apportate, si segnala in primo luogo la struttura integrata dell'apprendistato di cd. primo e terzo livello (rispettivamente apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale e apprendistato di alta formazione) al fine di creare un sistema duale di formazione e lavoro, attraverso un significativo potenziamento delle finalità della prima fattispecie e una delimitazione di quelle della seconda, che si conferma destinata alla formazione universitaria.

Inoltre, la struttura complessiva dell'istituto, che in larga parte ricalca quanto previsto dal D.Lgs. 167/2014, prevede alcune significative novità (quali il piano formativo che nell'apprendistato di primo e terzo livello spetta all'istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa, l'applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie sul licenziamento illegittimo stabilite dal D.Lgs. 23/2015, nonché la previsione secondo la quale costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato di I livello).

Altra sostanziale modifica concerne la regolamentazione degli standard professionali e formativi e della certificazione delle competenze, definiti nel D.M. 12 ottobre 2015.

Infine, nel confermare l'apparto ispettivo e sanzionatorio già previsto dalla precedente disciplina, si segnala la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante (cui viene meno la definizione "di mestiere") non solo i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, ma anche coloro che godono di un trattamento di disoccupazione.

Per approfondire
ClicLavoro - Apprendistato
Regione Lazio